Azione penale differita

Questo è un interessante passo compiuto dal dott. Gerardo D’Ambrosio nella sua proposta di riforma del processo penale per l’aumento dei diritti della difesa nel procedimento penale.

La riduzione dei diritti della difesa nel corso dell’indagine preliminare, seguita soprattutto alla c.d. riforma Carotti, spesso comporta, oltre che disagi ed inconvenienti per l’imputato, anche un allungamento dei tempi di definizione dell’indagine preliminare.Oggi, infatti, può accadere che una persona sappia che si è svolta nei suoi confronti un’intera indagine preliminare solo nel momento in cui gli viene notificato l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., l’avviso con il quale il P.M. comunica all’indagato che l’indagine preliminare nei suoi confronti, per un determinato reato, è terminata. Con lo stesso avviso all’indagato viene comunicato il capo d’imputazione, e l’invito a nominarsi un difensore di fiducia, a prendere visione degli atti – depositati nella segreteria del P.M. – , a presentare memorie e prove a suo discarico, nel temine improrogabile di venti giorni. Il P.M. dice, in buona sostanza, all’indagato: ti ritengo colpevole del reato indicato nel capo di imputazione e se, nel termine di 20 giorni, non mi dimostri che mi sbaglio, chiederò al GUP il tuo rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale.
E’ vero che il nostro è diventato un processo ad azione penale differita, in cui il P.M. esercita l’azione penale solo al termine dell’indagine preliminare. Che però, dall’obbligo di avvertire l’indagato sin dal primo atto d’indagine, a pena di nullità assoluta di tutti gli atti d’indagine prima compiuti, si sia passati all’obbligo di avvertirlo solo al termine dell’indagine , o di non avvertirlo addirittura se il P.M. decide di chiedere l’archiviazione, il salto mi sembra veramente eccessivo. (…)

Per saperne di più vi rimando al link del sito dell’autore dott. Gerardo D’Ambrosio

http://gerardodambrosio.it/home/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=28